Risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi

La Federclasse e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno avanzato istanza di interpello alla Commissione per gli Interpelli in merito all’obbligo di effettuare visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minorenni che partecipano a stage formativi.

La Commissione, ha formulato un’unica risposta per entrambi, premettendo che lo stage, o tirocinio formativo di orientamento, rappresenta una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.

Ai sensi dell’art. 8 della L. 977/67, inoltre, i lavoratori minorenni possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, tramite una visita medica preassuntiva, l’idoneità degli stessi all’attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, poi in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l’anno. I minori che non risultano idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Ciò premesso, la Commissione specifica che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. m. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti coinvolti in tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori e/o attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature elettroniche, sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. L.gs. 81/08.

L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 tra i soggetti sopra citati e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, misure che devono quindi essere attuate nei confronti di colore che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo, secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di lavori, attrezzature elettroniche, agenti fisici e biologici.

Da ciò detto, conclude la Commissione, l’obbligo della visita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, circostanza che non sussiste per “l’adoloscenza stagista” e lo “studente minorenne”, i quali dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Roma 02/05/2013)

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