Medico competente: ultime novità sull’Allegato 3B
Il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – d’intesa col Ministero del Lavoro e con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, con una Circolare datata 10 giugno 2013 ed avente ad oggetto Chiarimenti applicativi sul D.M. 9 luglio 2012 ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di adempimento da parte del medico competente dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 di inviare al sistema pubblico “i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.”
Tale circolare ribadisce che il 30 giugno 2013 scade il termine per l’invio dei dati sanitari di cui all’Allegato 3B del testo Unico da parte del medico competente e precisa che, con riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno e il 24 agosto, il dato letterale contenuto nel Decreto Ministeriale - “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” - “non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, dal momento che per quel periodo, che si colloca nell’ambito della fase di sperimentazione, la possibile ed eventuale sospensione della sanzione per un medico competente inadempiente può aversi solo ed esclusivamente nel caso ricorrano“ contingenti difficoltà operative” che impediscano al medico competente stesso di poter procedere all’invio dei dati e “non per proprie responsabilità omissive” .
Queste “difficoltà operative” – cui viene subordinata la possibile sospensione della sanzione in caso di violazione dell’obbligo di invio dei dati da parte del medico competente – vengono definite dalla Circolare come “possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all’allegato 3B” relative all’anno 2012, analogamente a come le definiva il D.M. 9 luglio 2012 all’art. 4 (quali “possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40”; per cui la Circolare da questo punto di vista non ha fornito significativi ulteriori elementi interpretativi).
Infine, l’ultimo periodo della circolare sottolinea che anche qualora, per motivi addebitabili alle “preventivate possibili difficoltà operative” di cui si diceva, si registrassero delle mancate trasmissioni di dati entro il 30 giugno, “tali difficoltà non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’ allegato 3B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’ INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente”.
(Fonte: Ministero della Salute – Circolare del 10 giugno 2013 - Chiarimenti applicativi sul D.M. 9 luglio 2012 – D.lgs. 81/08 Allegato 3B)