L’Obbligo di Educazione Continua in Medicina e il Medico competente
La Formazione e l’Aggiornamento continuo rappresentano per qualsiasi Professionista una necessità sempre più ineludibile e, anche in ottica di riforma delle Professioni di cui tanto si discute da tempo, la necessità sarà presto un obbligo per qualsiasi figura professionale, sia essa architetto, ingegnere o altro.
Per gli operatori professionisti sanitari si tratta proprio di obbligo, quello che viene definito come ECM, Educazione Continua in Medicina e a tale obbligo non può sottrarre il Medico Competente.
Il D.Lgs. 81/08 (art 38, comma 3) prescrive infatti che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina…a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti…dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Successivamente, il Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, all’art.2, comma 2 (Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, GU n. 146 del 26.06.2009) recita nel seguente modo: “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art 38, comma 3, del D.Lgs 81/08, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”.
In definitiva:
- come per tutti gli altri operatori sanitari, anche il Medico Competente deve acquisire i crediti formativi ECM come indicato dai programmi del Ministero della Salute (per il triennio 2011-2013 si tratta di 150 crediti);
- nel rispetto del D.Lgs 81/08, almeno il 70% dei crediti (cioè 105) deve essere acquisito nella disciplina della “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”;
- al termine del triennio di formazione, dunque a fine 2013, i crediti ECM in totale acquisiti e la relativa ripartizione percentuale devono essere autocertificati (con possibile verifica da parte dell’Ordine dei Medici di appartenenza) e comunicati. Ciascun Medico Competente dovrà inviare tale comunicazione all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro.