I Compiti del Medico Competente
Nell’ art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008 il medico competente è definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Questo sta a significare che il compito del medico competente non è solo quello di svolgere le visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, cercando di consigliarlo e stimolarlo nel trovare rimedi.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti organizzativi dello svolgimento dell’attività da parte del medico competente, il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 c. 4) prevede che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”. Ciò comporta che il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro .
Inoltre (art. 39 c. 6, D.Lgs. n. 81/2008) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: la nomina in questi casi diventa obbligatoria, e nel caso in cui non venga individuato un medico coordinatore, il datore di lavoro verrà sanzionato con l’arresto o l’ammenda per violazione dell’art. 18 comma 1 lett. a che prevede la nomina di un medico competente.
Da tener presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
Tra i molti compiti che ne caratterizzano la funzione in materia di salute ma anche di sicurezza vanno segnalati e citati i seguenti articoli di legge:
- art. 18 c. 1 lett. d) (“obblighi del datore di lavoro e del dirigente”): “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”:
- art. 18 c. 1 lett. g) (“obblighi del datore di lavoro e del dirigente”): “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;
- art. 18 c. 2: “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- art. 25 c. 1 lett. a) (“obblighi del medico competente”): “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale”
- art. 28 c. 2 (“oggetto della valutazione dei rischi”): “lett. f) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio”;
- art. 29 c. 1 (“modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”): “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Per quanto riguarda, in particolare l’attività di sorveglianza sanitaria, il D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce, ampliandone il contenuto rispetto al D.Lgs. n. 626/94, che [(art. 25 c. 1 lett. b)] il medico competente“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” e, più avanti (art. 39 c. 1), che “l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoroe del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
Questo significa che, se da una parte il datore di lavoro ha l’obbligo di esigere l’osservanza da parte del medico competente dei suoi obblighi , dall’altro dall’attività del medico competente conseguono obblighi anche per gli altri soggetti come i lavoratori e, soprattutto, il datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008,“1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, [l'inciso “dalle direttive europee nonché” è stato abrogato dal D.Lgs. n. 106/2009] dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
In questo senso “la sorveglianza sanitaria” comprende:
a) visita medica preventiva che serve a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, se non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita generalmente, in una volta l’anno. Tale periodicità può avere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso sia ritenuta dal medico competente collegata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione , per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.
Il comma 6-bis dell’articolo 41 prevede che “nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
Il medico competente deve perciò sempre esprimere, il proprio giudizio sulla idoneità e in forma scritta, consegnando copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c).
L’idoneità è sempre riferita alla mansione specifica.
L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza)” (Corte appello Bari, 15.07.2003, in Gius. 2004, 268).