Buone prassi e risposte ai dubbi più frequenti sulle sostanze stupefacenti
L’azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza ha compiuto un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “ Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori”.E’ il caso di soffermarci su alcuni contenuti di questo documento, in particolare dove vengono offerte risposte ai dubbi più frequenti relativi ai compiti del datore di lavoro e del medico competente.
Riportiamo alcune informazioni per il datore di lavoro:
- come individuare i lavoratori da inserire negli elenchi da inviare al medico competente? - “Vanno individuati tutti i lavoratori che effettivamente svolgono le mansioni inserite nell’Intesa (Conferenza unificata Stato – Regioni, Provvedimento del 30 ottobre 2007“Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di assenza di tossicodipendenza”, ndr). Questo significa “che se un lavoratore è assunto come ‘mulettista’, ma non usa mai il muletto, non deve essere sottoposto agli accertamenti in oggetto. Se invece un lavoratore, per motivi organizzativi aziendali, utilizza il muletto anche se non in maniera continuativa, ma non in maniera saltuaria ed eccezionale nel corso dell’anno, deve essere inserito nell’elenco. Naturalmente, nell’ultimo esempio, anche tali lavoratori dovranno ricevere informazione e formazione specifica dedicata ai ‘mulettisti’. Nello stesso modo, non verranno inseriti nell’elenco tutti i possessori di patente C o superiore, ma solo i lavoratori che utilizzeranno tale patente per la guida di veicoli usati per lo svolgimento dell’attività lavorativa”;
- gli accertamenti previsti dalle norme sulle sostanze stupefacenti si applicano anche ai lavoratori autonomi che svolgono mansioni rientranti nell’allegato? – “No, non è un obbligo. È però auspicabile che gli stessi lavoratori autonomi si sottopongano agli accertamenti e alla formazione specifica, come facoltà concessa al lavoratore autonomo, per maggior tutela dei terzi e garanzia del committente”;
- i lavoratori di imprese appaltatrici o i lavoratori in somministrazione sono compresi nella normativa? - “Si, se sono addetti a mansioni rientranti nell’allegato. In particolare, i lavoratori in somministrazione dovranno ricevere la formazione specifica ed essere sottoposti ad accertamenti a cura del Medico Competente della ditta utilizzatrice, mentre i lavoratori di imprese appaltatrici da parte del Medico Competente della cooperativa stessa. Comunque, è opportuno che il datore di lavoro della ditta appaltatrice si assicuri che la ditta che ha accettato l’appalto abbia adempiuto agli obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione sulla normativa specifica”;
- i transpallet manuali o a motore sono considerati nell’allegato? – “No, sono esclusi”;
- i trattori sono inseriti nell’allegato? - “No, in quanto necessitano, per essere guidati, della patente B. Per essere considerati macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento immatricolati e targati a tale scopo: in tal caso rientrano nell’allegato”;
- quali elementi possono giustificare un ‘ragionevole dubbio’ e quindi la richiesta al Medico Competente di accertamenti? – “Alcuni elementi possono suggerire una possibile assunzione di sostanze come ad esempio assenze prolungate dal lavoro o brevi ma frequenti, reiterati infortuni lavorativi, comportamenti aggressivi, sonnolenza o agitazione durante lo svolgimento delle proprie mansioni, … Bisogna assolutamente evitare di considerare comportamenti a rischio l’uso di piercing, tatuaggi, uso di abbigliamento ‘casual’, … Attenzione ai pregiudizi!”.
(Fonte: Punto Sicuro)