Nuovo Interpello sull’idoneità dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ha avanzato alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, il quesito relativo alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII comma 2, Lett. d), del D.lgs. n. 81/2008, con un particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione dell’ idoneità tecnico professionale necessaria per operare in un cantiere temporaneo o mobile.Il primo comma dell’art. 21 del D.Lgs 81/08, prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai propri rischi legati alle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Si capisce come il Legislatore ha introdotto, non uno specifico obbligo ma una facoltà di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro “.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo”.

Questa formulazione aveva, però, creato notevoli difficoltà, in quanto sembrava che quella “facoltà” di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro ” diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo”.

Da ciò si evince che la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, appena citata, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, dallo stesso, l’esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria.

Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria, sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.

Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione per gli interpelli – Interpello n. 7 del 2 maggio 2013 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

 

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